Documenti obbligatori per il divorzio
1. Ricorso di divorzio
Deve rispettare l’art. 194 del Codice di procedura civile e contenere:
- Dati delle parti: nominativi, domicilio processuale, codice fiscale; se ci sono figli minorenni, vanno inserite le autorità tutelari competenti (ultimo domicilio comune e, se il minore vive altrove, anche lì).
- Oggetto: scioglimento del matrimonio, attribuzione del cognome dopo il divorzio, residenza dei figli, esercizio dell'autorità genitoriale, assegno di mantenimento, addebito. Gli aspetti relativi ai figli minori, all'autorità genitoriale e all'assegno di mantenimento rientrano nell'ambito del diritto di famiglia;
- Fatti: separazione, abbandono, violenze, alcolismo, conflitti persistenti, contributi alla famiglia ecc.;
- Prove: scritti, testimoni (con nomi e indirizzi), interrogatori, eventuale relazione sociale;
- Legge: articoli del Codice civile che giustificano ogni punto della domanda;
- Data e firma autografa.
In presenza di rappresentanza legale, un avvocato specializzato nella rappresentanza nel divorzio può assicurare la corretta preparazione dei documenti e il rispetto di tutti i requisiti procedurali. Vanno indicati i dati del difensore e allegata la delega originale.
2. Tassa di bollo
Determinata dall’OUG 80/2013, è differenziata così:
- 200 lei – divorzio consensuale;
- 100 lei – divorzio per addebito (rapporti gravemente compromessi);
- 100 lei – divorzio dopo almeno 2 anni di separazione di fatto;
- 50 lei – divorzio per motivi di salute.
Si versa prima di depositare il ricorso e si allega la ricevuta originale. In caso di tassa mancante o insufficiente, il giudice concede un termine di 10 giorni e informa sull’eventuale assistenza giudiziaria (OUG 51/2008). Il mancato pagamento può comportare l’archiviazione del ricorso.
3. Copia del certificato di matrimonio
4. Copia dei certificati di nascita dei figli minori
Se non li possiedi puoi richiederli al Comune di registrazione oppure il giudice può ordinare al convenuto di depositarli.
5. Certificato dei redditi – originale
Serve per determinare l’assegno di mantenimento (entrambi i coniugi presentano i documenti relativi agli ultimi 6 mesi) se ci sono figli minori.
6. Copia della carta d’identità del ricorrente e del convenuto
La copia del convenuto è richiesta solo nei divorzi consensuali.
7. Altri documenti (se applicabile)
Perizie medico-legali, verbali della polizia, contratti di locazione, documentazione scolastica o finanziaria dei figli, prove delle spese condivise, attestati psicologici, certificati del condominio ecc. Tutte le copie devono essere certificate conforme e depositate in copie sufficienti per le parti e il tribunale.
Tribunale competente
L’art. 914 del Codice di procedura civile attribuisce la competenza al Tribunale del luogo dell’ultima convivenza. Se non esiste più o nessuno dei coniugi vi risiede, si fa riferimento al domicilio del convenuto; se il convenuto è all’estero ma la competenza resta romena, si procede presso il Tribunale del ricorrente. Se nessuno dei due ha domicilio in Romania, si può scegliere un Tribunale oppure si ricorre a quello del settore 5 di Bucarest.