Sostituzione del consenso dell'altro genitore per il viaggio del minore all'estero

Sostituzione del consenso dell'altro genitore per il viaggio del minore all'estero

Avvocatessa Andreea Chelaru

Se uno dei genitori non concede l’autorizzazione alla partenza del minore, il tribunale può supplire il consenso qualora emergano motivi convincenti legati all’interesse superiore del minore e vengano rispettate le procedure previste.

Il Codice della famiglia stabilisce che la mobilità dei figli in Romania e all'estero richiede comunicazione e consenso di entrambi i genitori (art. 18 comma 2 della Legge 272/2004).

La dichiarazione può essere rilasciata anche davanti a un notaio straniero, con le necessarie legalizzazioni o apostille (Convenzione dell’Aja). È valida per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione (art. 169/2016).

La Legge 248/2005 impone che il minore sia accompagnato da un adulto e che il genitore accompagnatore presenti un'autodichiarazione firmata dall'altro genitore, dalla quale risulti il suo accordo riguardo all'effettuazione del viaggio nello stato o negli stati di destinazione, nonché riguardo al periodo dello stesso.

Considerando che il Codice civile prevede l'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale, entrambi i genitori devono concordare elementi importanti come lo status del minore, l'assistenza sanitaria, l'istruzione o le attività extrascolastiche. Gli aspetti relativi all'autorità genitoriale e al consenso genitoriale rientrano nell'ambito del diritto di famiglia.

Frequentemente, dopo il divorzio, un genitore rifiuta il consenso per lasciare il Paese con l’altro, per motivi che variano da questioni sentimentali a situazioni obiettive. La dichiarazione di uscita deve essere redatta dal genitore che non accompagna il minore, mentre se si trova all’estero può farlo presso il Consolato o l’Ambasciata rumena.

A volte la dichiarazione viene resa davanti a un notaio straniero e deve essere legalizzata o apostillata. In mancanza di consenso si può chiedere l’intervento giudiziario.

Condizioni per lo spostamento del minore all'estero

Requisiti per lasciare il Paese

Il minore può viaggiare se:

  • è accompagnato da entrambi i genitori;
  • è accompagnato da uno solo e l’altro presenta la dichiarazione notarile o prova di decesso/scomparsa;
  • chi accompagna ha decisioni definitive sull’affidamento esclusivo (in caso di autorità condivisa serve la dichiarazione);
  • viaggia con un terzo adulto con casellario giudiziale pulito e dichiarazione di entrambi i genitori (o del genitore affidatario/sopravvissuto);
  • ha residenza permanente all’estero e il genitore che lo accompagna ne fornisce prova;
  • viaggia con personale di una compagnia di trasporti, con documentazione che attesti la qualità dell’accompagnatore.

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