La Legge 248/2005 impone che il minore sia accompagnato da un adulto e che il genitore accompagnatore presenti un'autodichiarazione firmata dall'altro genitore, dalla quale risulti il suo accordo riguardo all'effettuazione del viaggio nello stato o negli stati di destinazione, nonché riguardo al periodo dello stesso.
Considerando che il Codice civile prevede l'esercizio congiunto dell'autorità genitoriale, entrambi i genitori devono concordare elementi importanti come lo status del minore, l'assistenza sanitaria, l'istruzione o le attività extrascolastiche. Gli aspetti relativi all'autorità genitoriale e al consenso genitoriale rientrano nell'ambito del diritto di famiglia.
Frequentemente, dopo il divorzio, un genitore rifiuta il consenso per lasciare il Paese con l’altro, per motivi che variano da questioni sentimentali a situazioni obiettive. La dichiarazione di uscita deve essere redatta dal genitore che non accompagna il minore, mentre se si trova all’estero può farlo presso il Consolato o l’Ambasciata rumena.
A volte la dichiarazione viene resa davanti a un notaio straniero e deve essere legalizzata o apostillata. In mancanza di consenso si può chiedere l’intervento giudiziario.
Condizioni per lo spostamento del minore all'estero
Requisiti per lasciare il Paese
Il minore può viaggiare se:
- è accompagnato da entrambi i genitori;
- è accompagnato da uno solo e l’altro presenta la dichiarazione notarile o prova di decesso/scomparsa;
- chi accompagna ha decisioni definitive sull’affidamento esclusivo (in caso di autorità condivisa serve la dichiarazione);
- viaggia con un terzo adulto con casellario giudiziale pulito e dichiarazione di entrambi i genitori (o del genitore affidatario/sopravvissuto);
- ha residenza permanente all’estero e il genitore che lo accompagna ne fornisce prova;
- viaggia con personale di una compagnia di trasporti, con documentazione che attesti la qualità dell’accompagnatore.
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